Regolamento

ANISIG

IL NOSTRO REGOLAMENTO

I soggetti (ditte individuali, società semplici, società di capitale eccetera) che intendono fare parte della Associazione devono presentare domanda, indirizzandola al Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’ammissione dei soci ordinari e aggregati è decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, previa consultazione delle Imprese associate, senza alcun vincolo di procedura. L’ammissione dei soci sostenitori e onorari è decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
Le domande di ammissione devono contenere la dichiarazione che il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto dell’Associazione, ed in particolare gli articoli 5,6 e 7 (cinque,sei,sette), le norme e le direttive tecniche emanate dagli organi dell’Associazione. Qualora sia possibile nella domanda andrà indicato anche il nominativo di eventuali soci ANISIG presentatori della candidatura.
Coloro che chiedono di far parte dell’Associazione devono allegare alla loro domanda i seguenti documenti: · Certificato della Camera di Commercio del luogo dove ha sede il richiedente con l’indicazione della persona o delle persone che rappresentano l’impresa in giudizio e nei confronti di terzi, con segnalazione del nome della persona delegata a rappresentare la Società nell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, ricevute le domande, previo controllo della loro regolarità formale, provvede, direttamente o indirettamente, alla valutazione delle capacità tecniche ed operative, decide sull’ammissione, sentiti e informati i soci dell’Associazione o, in loro vece, i rappresentanti di zona e di settore in carica.
I Soci sono tenuti a pagare le quote associative nella misura ed alla scadenza fissata del Consiglio Direttivo; sono inoltre tenute a versare le eventuali contribuzioni straordinarie debitamente approvate dall’Assemblea. Gli associati devono astenersi da qualsiasi iniziativa o comportamento idoneo a pregiudicare il prestigio della Associazione e sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la difesa degli interessi comuni dell’Associazione. Quest’ultimo paragrafo vincola anche i soci onorari. I soci devono sempre confermare per fax o posta elettronica la loro presenza alle convocazioni di assemblee o altro e in caso di impossibilità di partecipazione devono delegare altri soci a presenziare in loro vece.
Gli Associati sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento, le direttive e le norme generali tecniche emanate dall’Associazione, nonché i capitolati – tipo prescritti dall’Associazione. Inoltre sono tenuti ad osservare nei reciproci rapporti la massima lealtà e correttezza professionale. Gli Associati devono fornire al Collegio dei Probiviri l’esame dei documenti contabili e tecnici dei lavori per i quali siano sorte contestazioni circa l’osservanza delle norme associative e previo preavviso, devono consentire a delegati del Consiglio Direttivo il controllo della conformità dei metodi impiegati alle norme direttive e tecniche emanate dall’Associazione.
Gli Associati sono tenuti ad osservare, nella esecuzione delle indagini geognostiche loro affidate, le norme tecniche specifiche emanate dall’Associazione o previste dal Capitolato Speciale di Appalto nonché la massima correttezza professionale nel rispetto del Manuale di Qualità adottato dall’Associazione. Gli Associati sono tenuti a comunicarsi reciprocamente, tramite l’Associazione, eventuali metodi, accorgimenti e ritrovati che possano portare ad una riduzione di costi. In caso di procedimenti da brevetto, la titolare avrà diritto di ricevere, dagli associati che chiedessero una licenza, un equo compenso. Qualora un associato venga a conoscenza di applicazione da parte di qualsivoglia Ente di capitolati tecnici ANISIG senza adeguato corrispettivo economico è tenuto a chiedere l’intervento formale del Consiglio Direttivo dell’ANISIG al fine di difendere i comuni interessi di salvaguardia tecnico-economica e di immagine dell’Associazione.
L’inosservanza dei doveri da parte dei Soci potrà comportare l’applicazione di provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo. In caso di ripetute inosservanze di particolare gravità il Consiglio Direttivo può proporre alla Assemblea l’esclusione dell’Associato.
L’applicazione di sanzioni disciplinari rientra nella competenza del Consiglio Direttivo, mentre l’esclusione del associato è riservata all’Assemblea (Art. 7 dello Statuto). Le delibere riguardanti l’applicazione di sanzioni nei confronti di un associato devono essere prese previa audizione dell’interessato in apposita riunione del Consiglio Direttivo. La convocazione del socio alla riunione dovrà avvenire mediante lettera raccomandata r.r. contenente la dettagliata esposizione degli addebiti formulati nei confronti di detto socio. La lettera raccomandata r.r. dovrà essere consegnata alla posta almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione. L’interessato potrà, se del caso, chiedere un rinvio di quindici giorni per raccogliere e preparare elementi per la sua difesa. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo a carico degli associati, questi ultimi possono ricorrere al Collegio dei Probiviri. L’interessato può ricusare non più di due Probiviri designati dal Consiglio Direttivo, proponendo altri nominativi fra le persone designate dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 5 (cinque) dello Statuto.
Il socio è autorizzato a qualificarsi come facente parte dell’Associazione per tutto il tempo in cui dura il suo rapporto di associazione. La pubblicità della qualità di associato può essere fatta in tutti i rapporti con la clientela e sulle insegne dei cantieri, previa comunicazione scritta delle diciture al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Se l’Associazione riterrà opportuno di depositare un marchio o di adottare un contrassegno per distinguere gli associati, il presente Regolamento verrà integrato con le disposizioni per la concessione di uso del marchio e del contrassegno.
Le norme e direttive tecniche che verranno emanate dall’Associazione costituiscono parte integrante del presente regolamento e saranno vincolanti per tutti gli associati a partire dal momento in cui saranno portate a loro conoscenza in via ufficiale. Vale la presunzione di conoscenza sancita dall’art. 1335 Codice Civile.